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Ordinanza — n. 42847/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded appeal on criminal liability facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42847/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mileto Pasquale inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The lower courts had found the defendant criminally liable for escape, justifying the responsibility with specific, unchallengeable factual criteria. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the appellate judgment correctly applied these facts without error.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's assessment of criminal liability is based on specific factual criteria that are unchallengeable in a review of legality and the appeal is manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal liability assessment inadmissible cassation appeal manifestly unfounded appeal factual criteria unchallengeable escape crime liability procedural costs award review of legality standard aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILETO PASQUALE nato a NICOTERA il 28/01/1959 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 24020/21 Mileto

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione, e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e la diminuente di rito, alla pena di mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo; che l'apprezzamento relativo alla responsabilità del ricorrente è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto manifestamente infondato e quindi inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presldente M