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Ordinanza — n. 42846/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42846/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42846/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MUSA nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 24015/21 Diop E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, esclusa la contestata recidiva e con le attenuanti generiche alla pena di mesi quattro e giorni dieci sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione in punto di mancata applicazione del minimo edittale della pena; che la doglianza è totalmente generica, dal momento che la Corte ha argomentato circa la dosimetria della pena, parametrata al fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da condanne, contenendola in misura assai prossima al minimo edittale; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 42846/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione in punto di mancata applicazione del minimo edittale della pena; che la doglianza è totalmente generica, dal momento che la Corte ha argomentato circa la dosimetria della pena, parametrata al fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da condanne, contenendola in misura assai prossima al minimo edittale; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della pena sanzioni penali modifica della sentenza sanzione sostitutiva recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, esclusa la contestata recidiva e con le attenuanti generiche alla pena di mesi quattro e giorni dieci sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MUSA nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 24015/21 Diop

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, esclusa la contestata recidiva e con le attenuanti generiche alla pena di mesi quattro e giorni dieci sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione in punto di mancata applicazione del minimo edittale della pena; che la doglianza è totalmente generica, dal momento che la Corte ha argomentato circa la dosimetria della pena, parametrata al fatto e alla personalità dell'imputato, gravato da condanne, contenendola in misura assai prossima al minimo edittale; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pre idente Mari