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Ordinanza — n. 42845/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42845/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42845/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRI LUCIO nato a AREZZO il 06/06/1951 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 24008/21 Parri E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato -con rito abbreviato- per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale e l' intervenuta prescrizione; che quanto alla prima censura, dall'atto di appello si evince che la mancata riconducibilità all'uso personale non aveva formato oggetto di una specifica censura, avendo invece l'imputato sostenuto un'ipotesi di bis in idem con sentenza emessa in data 10 aprile 2019, dichiarativa di prescrizione; che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306); che al momento della pronuncia della Corte di appello il reato non era prescritto, dovendosi tenere contro dei lunghi periodi di sospensione (oltre 1600 giorni); che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42845/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 24008/21 Parri E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato -con rito abbreviato- per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale e l' intervenuta prescrizione; che quanto alla prima censura, dall'atto di appello si evince che la mancata riconducibilità all'uso personale non aveva formato oggetto di una specifica censura, avendo invece l'imputato sostenuto un'ipotesi di bis in idem con sentenza emessa in data 10 aprile 2019, dichiarativa di prescrizione; che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306); che al momento della pronuncia della Corte di appello il reato non era prescritto, dovendosi tenere contro dei lunghi periodi di sospensione (oltre 1600 giorni); che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti sostanze soggette a restrizione uso personale sospensione condizionale della pena guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRI LUCIO nato a AREZZO il 06/06/1951 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 24008/21 Parri

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato -con rito abbreviato- per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale e l' intervenuta prescrizione; che quanto alla prima censura, dall'atto di appello si evince che la mancata riconducibilità all'uso personale non aveva formato oggetto di una specifica censura, avendo invece l'imputato sostenuto un'ipotesi di bis in idem con sentenza emessa in data 10 aprile 2019, dichiarativa di prescrizione; che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306); che al momento della pronuncia della Corte di appello il reato non era prescritto, dovendosi tenere contro dei lunghi periodi di sospensione (oltre 1600 giorni); che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pres d