Ordinanza — n. 42842/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 31/01/1959 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Francesco Paolo Giordano per il reato di cui agli artt. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione in punto di responsabilità per la mancata sussunzione del fatto nella destinazione ad uso personale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42842/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto non configurabile l'uso personale valorizzando il dato quantitativo (gr. 104 di eroina e 58 di cocaina) e il frazionamento in dosi, quali dati incompatibili con la destinazione ad uso esclusivamente personale dello stupefacente. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 31/01/1959 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Francesco Paolo Giordano per il reato di cui agli artt. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione in punto di responsabilità per la mancata sussunzione del fatto nella destinazione ad uso personale.
Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto non configurabile l'uso personale valorizzando il dato quantitativo (gr. 104 di eroina e 58 di cocaina) e il frazionamento in dosi, quali dati incompatibili con la destinazione ad uso esclusivamente personale dello stupefacente. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll novembre 2021 Il Consigliere estensore Il PrCsidente Emili