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Ordinanza — n. 42838/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42838/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42838/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARTINO CARLO nato a PALERMO il 23/12/1991 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23931/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 5 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Carlo Sammartino in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di spiegare la scelta in ordine all'affermazione della colpevolezza e alla determinazione della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale, anche richiamando la conforme pronuncia di primo grado, aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 42838/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 23931/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 5 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Carlo Sammartino in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di spiegare la scelta in ordine all'affermazione della colpevolezza e alla determinazione della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale, anche richiamando la conforme pronuncia di primo grado, aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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pluralità di motivazioni motivi di cassazione motivi di rigore condono delle spese procedurali concorso di motivi di sospensione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMARTINO CARLO nato a PALERMO il 23/12/1991 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 23931/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 5 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Carlo Sammartino in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di spiegare la scelta in ordine all'affermazione della colpevolezza e alla determinazione della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale, anche richiamando la conforme pronuncia di primo grado, aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consiier estensor