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Ordinanza — n. 42829/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42829/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42829/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRESCENZO ANNA nato a ERCOLANO il 01/10/1972 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Il difensore di Anna De Crescenzo propone ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna pe ril reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Denuncia violazione di legge poiché l'udienza dinanzi alla Corte di appello del 15 marzo 2021 è stata tenuta con trattazione scritta a fronte di istanza di trattazione in presenza presentata in data 1 marzo 2021: secondo il ricorrente poiché la prima udienza si era tenuta in presenza il 12 novembre 2020 e il dibattimento era stato rinviato per motivi di composizione del Collegio giudicante, la richiesta di trattazione in presenza era irrilevante. 2.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle argomentazioni perché correttamente la Corte di appello ha ritenuto intempestiva la richiesta di trattazione orale (presentata in violazione del termine di giorni quindici previsto da ultimo con L. 134 del 2020) poiché era irrilevante che la prima udienza, in presenza della disposizione di legge che fino al 23 novembre 2020 consentiva la sola trattazione in presenza, la trattazione con tale modalità della prima udienza, poi rinviata in via preliminare.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42829/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

Parole chiave

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rinvio del dibattimento tempestività dell'inoltro rinuncia al dibattimento orale opposizione tardiva ritiro dell'istanza giudiziaria opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/1990
Il difensore di Anna De Crescenzo propone ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna pe ril reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRESCENZO ANNA nato a ERCOLANO il 01/10/1972 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Il difensore di Anna De Crescenzo propone ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna pe ril reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Denuncia violazione di legge poiché l'udienza dinanzi alla Corte di appello del 15 marzo 2021 è stata tenuta con trattazione scritta a fronte di istanza di trattazione in presenza presentata in data 1 marzo 2021: secondo il ricorrente poiché la prima udienza si era tenuta in presenza il 12 novembre 2020 e il dibattimento era stato rinviato per motivi di composizione del Collegio giudicante, la richiesta di trattazione in presenza era irrilevante. 2.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle argomentazioni perché correttamente la Corte di appello ha ritenuto intempestiva la richiesta di trattazione orale (presentata in violazione del termine di giorni quindici previsto da ultimo con L. 134 del 2020) poiché era irrilevante che la prima udienza, in presenza della disposizione di legge che fino al 23 novembre 2020 consentiva la sola trattazione in presenza, la trattazione con tale modalità della prima udienza, poi rinviata in via preliminare.

3. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso 111 novembre 2021 Il Consigli re estensore Il Pr side