Ordinanza — n. 42828/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABONIA GUGLIELMO nato a ROSSANO il 25/08/1946 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna a pena ritenuta di giustizia di Guglielmo Labonia per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce vizio di violazione di legge e carenza di motivazione sul momento di consumazione del reato che, ricondotto al momento della interversio possesionis, era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42828/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 314 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce vizio di violazione di legge e carenza di motivazione sul momento di consumazione del reato che, ricondotto al momento della interversio possesionis, era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABONIA GUGLIELMO nato a ROSSANO il 25/08/1946 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna a pena ritenuta di giustizia di Guglielmo Labonia per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.. 2.La sentenza è impugnata dall'imputato, che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce vizio di violazione di legge e carenza di motivazione sul momento di consumazione del reato che, ricondotto al momento della interversio possesionis, era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati avendo la Corte di appello, sulla base della ricostruzione della fattispecie concreata e della riconducibilità della condotta alle funzioni di custodia svolta dal notaio, ritenuto, sulla base di argomenti in diritto non contrastati dai motivi di ricorso, che la condotta appropriativa si era consumata nel momento in cui l'imputato non aveva versato, al termine della procedura di vendita, le spettanze al curatore. Rispetto a tale momento il reato non era prescritto al momento della sentenza di appello. La decorrenza del termine di prescrizione è irrilevante in presenza di ricorso inammissibile, inidoneo a determinare l'insorgere di un valido rapporto di impugnazione.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll novembre 2021 Il Consiglie estensore Il Presidente