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Ordinanza — n. 42821/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42821/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42821/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABUEBEID SAID SHAABAN ABDALLA HASSAN nato il 15/12/1990 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23759/21 Abuebeid E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione, e condannato alla pena di anni uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 42821/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 23759/21 Abuebeid E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione, e condannato alla pena di anni uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione reiterazione di reati penali aiuto all'evasione di detenuti elusione fiscale tentata sottrazione d'imposta attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABUEBEID SAID SHAABAN ABDALLA HASSAN nato il 15/12/1990 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23759/21 Abuebeid

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione, e condannato alla pena di anni uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato che non era ravvisabile l'occasionalità del fatto, dal momento che l'imputato era stato già diffidato pochi giorni prima a rispettare la misura in occasione di una precedente violazione; che l' apprezzamento di merito relativo al trattamento sanzionatorio, ivi compresa la impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche è stato sinteticamente ma puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riferimento a specifici elementi fattuali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere esten