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Ordinanza — n. 42818/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42818/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42818/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRONCELLO GIANLUCA nato a CATANZARO il 04/12/1987 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 23722/21 Pirroncello E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro ha parzialmente riformato (quanto al trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., riducendo la pena a mesi quattro di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato nonché alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen.; che i giudici di appello hanno condiviso la valutazione del Tribunale circa la inattendibilità della versione fornita dall'imputato in ordine al possesso di sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità e all'autore della cessione, indicato come soggetto diverso da Caliò, la cui condotta era stata visivamente percepita dalla polizia giudiziaria; che pertanto il reato era pienamente integrato avendo l'imputato posto in essere una situazione tale da aiutare ad eludere le investigazioni gli autori del reato; che le censure del ricorrente, formulate in maniera del tutto generica, risultano dunque dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che parimenti il ricorso non si misura, quanto al mancato riconoscimento dell'esimente, con le argomentate valutazioni della Corte territoriale, limitandosi a riprodurre le medesime censure proposte nell'atto di appello e adeguatamente confutate; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 378 cod. pen, art. 384 cod. pen; Ordinanza — n. 42818/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 378 cod. pen., riducendo la pena a mesi quattro di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato nonché alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen.; che i giudici di appello hanno condiviso la valutazione del Tribunale circa la inattendibilità della versione fornita dall'imputato in ordine al possesso di sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità e all'autore della cessione, indicato come soggetto diverso da Caliò, la cui condotta era stata visivamente percepita dalla polizia giudiziaria; che pertanto il reato era pienamente integrato avendo l'imputato posto in essere una situazione tale da aiutare ad eludere le investigazioni gli autori del reato; che le censure del ricorrente, formulate in maniera del tutto generica, risultano dunque dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che parimenti il ricorso non si misura, quanto al mancato riconoscimento dell'esimente, con le argomentate valutazioni della Corte territoriale, limitandosi a riprodurre le medesime censure proposte nell'atto di appello e adeguatamente confutate; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti favoreggiamento inganno sull'identità aiuto all'evasione di detenuti falsa dichiarazione della parte alibi

Disposizioni normative citate

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art. 378 cod. pen
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro ha parzialmente riformato (quanto al trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 378 cod.
art. 384 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRONCELLO GIANLUCA nato a CATANZARO il 04/12/1987 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 23722/21 Pirroncello

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro ha parzialmente riformato (quanto al trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., riducendo la pena a mesi quattro di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato nonché alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen.; che i giudici di appello hanno condiviso la valutazione del Tribunale circa la inattendibilità della versione fornita dall'imputato in ordine al possesso di sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità e all'autore della cessione, indicato come soggetto diverso da Caliò, la cui condotta era stata visivamente percepita dalla polizia giudiziaria; che pertanto il reato era pienamente integrato avendo l'imputato posto in essere una situazione tale da aiutare ad eludere le investigazioni gli autori del reato; che le censure del ricorrente, formulate in maniera del tutto generica, risultano dunque dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che parimenti il ricorso non si misura, quanto al mancato riconoscimento dell'esimente, con le argomentate valutazioni della Corte territoriale, limitandosi a riprodurre le medesime censure proposte nell'atto di appello e adeguatamente confutate; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021