Cassation court dismisses appeal claiming denied right to defense lawyer due to procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the defendant's right to defense was violated. The defense lawyer argued that the appointed counsel failed to attend the second hearing because the previous lawyer had been replaced without notifying the defendant. The court ruled that the defense lawyer had a duty to ensure their presence and that the defendant's presence did not excuse the lawyer's absence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 cod. proc. pen.; Art. 97, comma 4 cod. proc. pen.: The right to defense is not violated if the defense lawyer fails to attend a hearing despite the defendant's presence, as the lawyer bears the onus to ensure their participation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI LINO nato a PESCARA il 18/01/1969 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23544/21 Baldini
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione, e condannato alla pena di anni uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone l'inosservanza di norma processuali per erronea applicazione dell'art. 448 cod. proc. pen., non essendo stata garantita all'imputato nel giudizio di primo grado la possibilità di essere difeso dal difensore di fiducia, la cui nomina era intervenuta dopo la prima udienza dibattimentale; alla seconda udienza il difensore era rimasto nei pressi dell'aula di udienza in attesa di essere convocato, ciò che non era avvenuto poiché era stato chiamato il precedente difensore, sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. mentre l'imputato -ristretto- si trovava all'interno dell'aula di udienza; che il ricorso si palesa manifestamente infondato e pertanto inammissibile poiché la asserita violazione di norme processuali è smentita dagli atti dal momento che, come argomentato dalla Corte, era onere del difensore di fiducia (la cui nomina era intervenuta nelle more del giudizio di primo grado) attivarsi e garantire la propria partecipazione all'udienza del 13 dicembre 2018, alla quale lo stesso imputato era presente; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pres