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Ordinanza — n. 42806/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding criminal liability and sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42806/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds challenging the first-instance judgment on criminal liability and sentencing. The appellant's arguments were deemed mere assertions rather than explicit critiques of the specific factual findings, such as the police failure to locate the suspect, or the legal reasoning used. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal or cassation petition is inadmissible for lack of specificity if the critical grounds against the facts or law are not explicitly stated and argued, as the burden of specificity must be proportionate to the specificity of the reasons presented in the challenged decision.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal admissibility cassation petition grounds proportionality of specificity factual reasoning critique sentencing proportionality inadmissible appeal aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTO VALERIO nato a PESCARA il 20/07/1976 avverso l'ordinanza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23525/21 Perfetto

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione, condannandolo alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché - a suo avviso - l'atto di appello recava un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio; che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame risultano mere affermazioni (a fronte del preciso rilievo che la Polizia giudiziaria incaricata dei controlli non aveva reperito l'imputato presso la sua abitazione in due distinte occasioni, a distanza di pochi giorni) nonché declinazioni di norme prive di un reale nesso critico con l'apparato argomentativo della decisione di primo grado impugnata, adeguatamente motivata anche in punto di dosimetria della pena; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore I