Cassation appeal dismissed for inadmissibility as personal use defense already reviewed and rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for drug possession. The defense argued that personal use should be recognized and generic mitigating circumstances applied, but the appellate court had already thoroughly examined and rejected these points with correct legal reasoning. Consequently, the court ruled that the first ground of appeal was not permitted in the current stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal challenging a decision that has already adequately examined and rejected specific defense arguments regarding personal use and mitigating circumstances is inadmissible as it lacks novelty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA PASQUALE nato a LANCIANO il 20/01/1989 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23519/21 De Rosa
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la destinazione alla cessione della sostanza rinvenuta era desumibile dal quantitativo, dall'elevato contenuto di principio attivo e dalla suddivisione in dosi; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale e alla denegata applicazione delle attenuanti generiche; che il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; che la Corte ha altresì motivato, condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado, quanto alla mancanza di elementi positivi idonei a supportare la concessione delle attenuanti generiche; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pre id