Cassation appeal dismissed for inadmissibility as personal use defense already reviewed and rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had convicted the defendant for drug possession, noting that the quantity and packaging suggested personal use rather than trafficking. The appellant argued the lower court failed to recognize this personal use defense, but the Court ruled this was a matter already fully examined and rejected by the appellate court with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine substantive issues regarding the nature of possession (personal use vs. trafficking) if the lower court has already adequately addressed and rejected such arguments with correct legal reasoning and logical motivation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORONE() ROBERTO nato a LECCE il 04/03/1978 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23441/21 Coroneo
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la destinazione alla cessione della sostanza rinvenuta era desumibile dal quantitativo, dalla suddivisione in (seppur poche) dosi e delle modalità dell'azione, fra cui il rinvenimento di somma di denaro in banconote di diverso taglio; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale; che si tratta di motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presid nte