Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42800/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42800/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42800/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOUANI KAMAL nato il 17/03/1994 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 23396/21 Radouani E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, ritenuta la contestata recidiva ex art. 99 comma 4, cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone in maniera del tutto generica la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; che la doglianza è totalmente generica, dal momento che il ricorso si risolve in una mera enunciazione delle asserite violazioni e non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42800/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 99 comma 4, cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone in maniera del tutto generica la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; che la doglianza è totalmente generica, dal momento che il ricorso si risolve in una mera enunciazione delle asserite violazioni e non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione motivi di cassazione inadempimento reiterato restituzione dei sussidi statali criminalità persistente impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
pen., alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 337 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone in maniera del tutto generica la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOUANI KAMAL nato il 17/03/1994 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 23396/21 Radouani

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, ritenuta la contestata recidiva ex art. 99 comma 4, cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone in maniera del tutto generica la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; che la doglianza è totalmente generica, dal momento che il ricorso si risolve in una mera enunciazione delle asserite violazioni e non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il Fes,idente Maria Silvia G