Ordinanza — n. 42800/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOUANI KAMAL nato il 17/03/1994 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 23396/21 Radouani E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, ritenuta la contestata recidiva ex art. 99 comma 4, cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone in maniera del tutto generica la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; che la doglianza è totalmente generica, dal momento che il ricorso si risolve in una mera enunciazione delle asserite violazioni e non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42800/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 99 comma 4, cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone in maniera del tutto generica la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; che la doglianza è totalmente generica, dal momento che il ricorso si risolve in una mera enunciazione delle asserite violazioni e non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOUANI KAMAL nato il 17/03/1994 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 23396/21 Radouani
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, ritenuta la contestata recidiva ex art. 99 comma 4, cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone in maniera del tutto generica la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; che la doglianza è totalmente generica, dal momento che il ricorso si risolve in una mera enunciazione delle asserite violazioni e non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il Fes,idente Maria Silvia G