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Ordinanza — n. 42798/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42798/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42798/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUINO DOMENICO nato a POLISTENA il 02/08/1952 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; )t 23335/21 Aquino E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina ha parzialmente riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, riconosciuta la diminuente della seminfermità, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e/o il vizio della motivazione con riguardo: -alla carenza di motivazione per non avere il Tribunale indicato i motivi di fatto e diritto posti a base del suo convincimento; -alla ritenuta sussistenza degli elementi costituitivi del delitto di resisgtenza; -alla prova della presenza sul posto di altre persone oltre ai destinatari delle offese; -alla mancata riduzione della pena sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale posto in continuazione; che in relazione agli ultimi due motivi di ricorso le doglianze sono state ribadite con memoria depositata il 25 ottobre 2021; che con i primi tre motivi di ricorso il ricorrente sollecita una rivisitazione fattuale della intera vicenda; che l'apprezzamento relativo alla responsabilità del ricorrente in relazione ai reati allo stesso ascritti è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che, quanto all'ultimo motivo di ricorso, la Corte ha correttamente argomentato di dover prima operare la riduzione per la circostanza attenuante della seminfermità sul reato più grave e successivamente l'aumento per la continuazione, pur riconoscendosi l'attenuante in relazione a tutti i reati contestati in esecuzione di un unitario disegno criminoso; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42798/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 341-bis cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e/o il vizio della motivazione con riguardo: -alla carenza di motivazione per non avere il Tribunale indicato i motivi di fatto e diritto posti a base del suo convincimento; -alla ritenuta sussistenza degli elementi costituitivi del delitto di resisgtenza; -alla prova della presenza sul posto di altre persone oltre ai destinatari delle offese; -alla mancata riduzione della pena sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale posto in continuazione; che in relazione agli ultimi due motivi di ricorso le doglianze sono state ribadite con memoria depositata il 25 ottobre 2021; che con i primi tre motivi di ricorso il ricorrente sollecita una rivisitazione fattuale della intera vicenda; che l'apprezzamento relativo alla responsabilità del ricorrente in relazione ai reati allo stesso ascritti è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che, quanto all'ultimo motivo di ricorso, la Corte ha correttamente argomentato di dover prima operare la riduzione per la circostanza attenuante della seminfermità sul reato più grave e successivamente l'aumento per la continuazione, pur riconoscendosi l'attenuante in relazione a tutti i reati contestati in esecuzione di un unitario disegno criminoso; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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oltraggio alla corte risarcimento alle vittime di reati attenuazione della pena recidiva nell'infrazione alleggerimento della pena revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUINO DOMENICO nato a POLISTENA il 02/08/1952 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; )t 23335/21 Aquino

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina ha parzialmente riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato, riconosciuta la diminuente della seminfermità, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e/o il vizio della motivazione con riguardo: -alla carenza di motivazione per non avere il Tribunale indicato i motivi di fatto e diritto posti a base del suo convincimento; -alla ritenuta sussistenza degli elementi costituitivi del delitto di resisgtenza; -alla prova della presenza sul posto di altre persone oltre ai destinatari delle offese; -alla mancata riduzione della pena sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale posto in continuazione; che in relazione agli ultimi due motivi di ricorso le doglianze sono state ribadite con memoria depositata il 25 ottobre 2021; che con i primi tre motivi di ricorso il ricorrente sollecita una rivisitazione fattuale della intera vicenda; che l'apprezzamento relativo alla responsabilità del ricorrente in relazione ai reati allo stesso ascritti è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che, quanto all'ultimo motivo di ricorso, la Corte ha correttamente argomentato di dover prima operare la riduzione per la circostanza attenuante della seminfermità sul reato più grave e successivamente l'aumento per la continuazione, pur riconoscendosi l'attenuante in relazione a tutti i reati contestati in esecuzione di un unitario disegno criminoso; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il