Ordinanza — n. 42794/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODA ADRIANO nato ALBANIA il 19/06/1991 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 23027/21 Doda E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato alla pena di mesi dieci di reclusione, per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 13, comma 13, d. Igs. 286/1998; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati ascritti all'imputato nonché alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che con il primo motivo di ricorso il ricorrente sollecita una rivisitazione fattuale della intera vicenda; che l'apprezzamento relativo alla responsabilità del ricorrente in relazione ai reati allo stesso ascritti è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui la difesa sostiene la insussistenza del reato di cui all'art. 13, comma 13 d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 42794/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 286/1998, è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomentazione consequenziale e priva di fratture logiche dai giudici del merito; che il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODA ADRIANO nato ALBANIA il 19/06/1991 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 23027/21 Doda
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato alla pena di mesi dieci di reclusione, per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 13, comma 13, d. Igs. 286/1998; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati ascritti all'imputato nonché alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che con il primo motivo di ricorso il ricorrente sollecita una rivisitazione fattuale della intera vicenda; che l'apprezzamento relativo alla responsabilità del ricorrente in relazione ai reati allo stesso ascritti è stato puntualmente giustificato prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello con un conforme riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui la difesa sostiene la insussistenza del reato di cui all'art. 13, comma 13 d.
Igs. 286/1998, è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomentazione consequenziale e priva di fratture logiche dai giudici del merito; che il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato, quali elementi sintomatici della gravità del fatto, le modalità particolarmente aggressive della condotta, denotanti un'indole particolarmente trasgressiva; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore III Presidente Maria Silvia Giorgi