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Ordinanza — n. 42787/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42787/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42787/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Bernardo Tesè impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con atto scritto e depositato nella cancelleria della Corte di cassazione il 7 ottobre scorso, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza indicare le ragioni di tale sua determinazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42787/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con atto scritto e depositato nella cancelleria della Corte di cassazione il 7 ottobre scorso, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza indicare le ragioni di tale sua determinazione.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale diritto di ottenere una decisione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia condono delle spese procedurali rinuncia all'espropriazione decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
A mente dell'art. 616, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESE BERNARDO nato a TRAPANI il 17/03/1969 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bernardo Tesè impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Con atto scritto e depositato nella cancelleria della Corte di cassazione il 7 ottobre scorso, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza indicare le ragioni di tale sua determinazione.

3. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità di quest'ultima.

4. A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consiglk e estensore