Ordinanza — n. 42780/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAbdelfattah Ayman Sobhi Yehia impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riducendogli la pena per effetto del riconoscimento di attenuanti generiche. Egli denuncia: violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità, sostenendo di aver detenuto la sostanza per uso personale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42780/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELFATTAH AYMAN SOBHI YEHIA nato il 19/11/2001 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Abdelfattah Ayman Sobhi Yehia impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riducendogli la pena per effetto del riconoscimento di attenuanti generiche. Egli denuncia:
1) violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità, sostenendo di aver detenuto la sostanza per uso personale;
2) vizi di motivazione in punto di congruità della pena, poiché superiore al minimo edittale.
2. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. 2.1. Il primo non è consentito, poiché non proposto con l'atto di appello, ma solo per la prima volta con il ricorso per cassazione. 2.2. La determinazione della pena, poi, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen.. E' perciò inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione soltanto quando - ma non è questo il caso - la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consigl ere estensor