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Ordinanza — n. 42777/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42777/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42777/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità, sostenendo di aver detenuto la sostanza per uso personale; Il ricorso è inammissibile. I relativi motivi sono del tutto generici e reiterativi di quelli d'appello, compiutamente disattesi dalla sentenza impugnata, con le cui argomentazioni il ricorso non si misura criticamente in alcun modo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42777/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I relativi motivi sono del tutto generici e reiterativi di quelli d'appello, compiutamente disattesi dalla sentenza impugnata, con le cui argomentazioni il ricorso non si misura criticamente in alcun modo.

Parole chiave

Generato dall'IA
abuso di sostanze imputazione per reati di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata remissione della pena deducibilità delle spese condono delle spese procedurali

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAMMEH ABDOULIE nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO 1. Abdoulie Drammeh impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia:

1) violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità, sostenendo di aver detenuto la sostanza per uso personale;

2) vizi di motivazione in punto di congruità della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. I relativi motivi sono del tutto generici e reiterativi di quelli d'appello, compiutamente disattesi dalla sentenza impugnata, con le cui argomentazioni il ricorso non si misura criticamente in alcun modo.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore I