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Ordinanza — n. 42776/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42776/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42776/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Michele Arrisicato impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: Il ricorso è inammissibile. I relativi motivi si risolvono nella pura e semplice espressione di dissenso rispetto alle valutazioni compiute dai giudici d'appello, senza il benché minimo confronto critico con le medesime.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42776/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: Il ricorso è inammissibile. I relativi motivi si risolvono nella pura e semplice espressione di dissenso rispetto alle valutazioni compiute dai giudici d'appello, senza il benché minimo confronto critico con le medesime.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti attenuazione della pena pena pecuniaria sospesa commisurazione della pena minorile perizie psichiatriche contraddittorie dipendenza da sostanze

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRISICATO MICHELE nato a AOSTA il 06/09/1980 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Michele Arrisicato impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di:

1) affermazione di responsabilità;

2) esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73;

3) diniego delle attenuanti generiche e congruità della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. I relativi motivi si risolvono nella pura e semplice espressione di dissenso rispetto alle valutazioni compiute dai giudici d'appello, senza il benché minimo confronto critico con le medesime.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consigl re