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Ordinanza — n. 42774/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42774/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42774/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Monica El Sanafawy impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato. Ella lamenta: violazione dell'art. 348, cod. pen., in quanto non avrebbe svolto alcun atto tipico della professione, ma solo atti non riservati e senza continuità né organizzazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42774/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Entrambi i motivi di ricorso non sono ammissibili. 2.1. Il primo è manifestamente infondato in punto di fatto, poiché la sentenza indica una pluralità di prove dalle quali emerge come ella abbia svolto detta attività professionale con apprezzabile continuità, ricevendo clienti presso quello che veniva presentato come il proprio studio, redigendo atti, scambiando corrispondenza con altri avvocati, presentandosi come difensore presso la casa circondariale, avvalendosi di una praticante, ricevendo compensi e così via: sicuramente, quindi, la sua attività rientra nella fattispecie ipotizzata (Sez.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese professionali negligenza professionale dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria onorari legali professioni giudiziarie

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL SANAFAWY MONICA nato a MILANO il 04/02/1984 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Monica El Sanafawy impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato. Ella lamenta:

1) violazione dell'art. 348, cod. pen., in quanto non avrebbe svolto alcun atto tipico della professione, ma solo atti non riservati e senza continuità né organizzazione;

2) omessa motivazione sul motivo d'appello riguardante l'incompletezza delle indagini.

2. Entrambi i motivi di ricorso non sono ammissibili. 2.1. Il primo è manifestamente infondato in punto di fatto, poiché la sentenza indica una pluralità di prove dalle quali emerge come ella abbia svolto detta attività professionale con apprezzabile continuità, ricevendo clienti presso quello che veniva presentato come il proprio studio, redigendo atti, scambiando corrispondenza con altri avvocati, presentandosi come difensore presso la casa circondariale, avvalendosi di una praticante, ricevendo compensi e così via: sicuramente, quindi, la sua attività rientra nella fattispecie ipotizzata (Sez.

U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Cani, Rv. 251819; Sez. 2, n. 26113 del 07/05/2019, Conoscenti, Rv. 276657). 2.2. Anche il secondo è manifestamente privo di fondamento, in quanto l'eventuale incompletezza delle acquisizioni probatorie può rilevare solo se si risolva nella illogicità della motivazione, in quanto fondata su un materiale istruttorio carente; inoltre, l'omissione di motivazione può rilevare soltanto laddove riguardi un aspetto decisivo, tale non essendo quello dedotto dal ricorso (ovvero l'utilizzo in sede giurisdizionale degli atti redatti dall'imputata).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Cons