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Ordinanza — n. 42773/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42773/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42773/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Saikou Baie Sumareh impugna la sentenza in epigrafe indicata, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha spiegato compiutamente le ragioni del diniego di tali attenuanti, ragionevolmente valorizzando la pluralità delle condotte delittuose (resistenza a più pubblici ufficiale e cessione di stupefacenti) e la detenzione dell'imputato per altro fatto analogo, mentre il ricorso si limita a segnalare altri profili eventualmente valutabili in senso diverso, chiedendo però alla Corte di cassazione, in tal modo, un giudizio di fatto che non le compete.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42773/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha spiegato compiutamente le ragioni del diniego di tali attenuanti, ragionevolmente valorizzando la pluralità delle condotte delittuose (resistenza a più pubblici ufficiale e cessione di stupefacenti) e la detenzione dell'imputato per altro fatto analogo, mentre il ricorso si limita a segnalare altri profili eventualmente valutabili in senso diverso, chiedendo però alla Corte di cassazione, in tal modo, un giudizio di fatto che non le compete.

Parole chiave

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attenuazione della pena traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti scemata imputabilità facoltà di astenersi dal testimoniare motivi di cassazione

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIKOU BAIE SUMAREH nato il 02/05/1980 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Saikou Baie Sumareh impugna la sentenza in epigrafe indicata, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha spiegato compiutamente le ragioni del diniego di tali attenuanti, ragionevolmente valorizzando la pluralità delle condotte delittuose (resistenza a più pubblici ufficiale e cessione di stupefacenti) e la detenzione dell'imputato per altro fatto analogo, mentre il ricorso si limita a segnalare altri profili eventualmente valutabili in senso diverso, chiedendo però alla Corte di cassazione, in tal modo, un giudizio di fatto che non le compete.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Pr s