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Ordinanza — n. 42771/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42771/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42771/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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laibi Hichann impugna la sentenza in epigrafe indicata, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione per il riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di equivalenza alle aggravanti e non di prevalenza. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha spiegato diffusamente i motivi della propria valutazione sul punto, ragionevolmente ritenendo che la gravità dei fatti ed i plurimi precedenti penali dell'imputato, anche sotto falso nome, neutralizzassero la valutazione delle sue condizioni di emarginazione personale e sociale, che invece il ricorso si limita a riproporre.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42771/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha spiegato diffusamente i motivi della propria valutazione sul punto, ragionevolmente ritenendo che la gravità dei fatti ed i plurimi precedenti penali dell'imputato, anche sotto falso nome, neutralizzassero la valutazione delle sue condizioni di emarginazione personale e sociale, che invece il ricorso si limita a riproporre.

Parole chiave

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attenuazione della pena spese legate all'invalidità spese di gratuito patrocinio assenza di caso di rigore riduzione delle spese giudiziarie difesa contro le pratiche commerciali illecite

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JLAIBI HICHAM (C.U.I. 05LB5NB) nato il 12/07/1992 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. laibi Hichann impugna la sentenza in epigrafe indicata, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione per il riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di equivalenza alle aggravanti e non di prevalenza.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha spiegato diffusamente i motivi della propria valutazione sul punto, ragionevolmente ritenendo che la gravità dei fatti ed i plurimi precedenti penali dell'imputato, anche sotto falso nome, neutralizzassero la valutazione delle sue condizioni di emarginazione personale e sociale, che invece il ricorso si limita a riproporre.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consiglie estensore Il Pre