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Ordinanza — n. 42770/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42770/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42770/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Youssef El Yacoubi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sui seguenti punti: disposto sequestro conservativo della somma rinvenuta nella sua disponibilità al momento del reato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42770/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale confisca sotto sanzione internazionale abbandono del procedimento per truffa allontanamento malgrado rischio di persecuzione esenzione dalla pena eccezione di illegalità

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YACOUBI YOUSSEF nato il 07/02/1979 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Youssef El Yacoubi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sui seguenti punti:

1) diniego delle attenuanti generiche;

2) disposta espulsione ai sensi dell'art. 86, d.P.R. cit.;

3) disposto sequestro conservativo della somma rinvenuta nella sua disponibilità al momento del reato.

2. Nessuno dei motivi di ricorso è ammissibile. 2.1. Il primo non è consentito. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha ragionevolmente valorizzato l'esistenza di precedenti specifici e la mera strumentalità della confessione dell'imputato, unico elemento addotto dal ricorrente. 2.2. Il secondo è generico, risolvendosi nella mera manifestazione di dissenso dal giudizio della Corte distrettuale, peraltro fondata sull'asserita assenza di precedenti specifici, invece smentita in sentenza. 2.3. Il terzo è anch'esso generico, oltre che manifestamente infondato, poiché non smentisce il dato qualificante sul quale quella statuizione si fonda: ovvero l'assenza di attività lavorativa o di altre fonti di redditi leciti da parte dell'imputato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consiglie e estensor