Ordinanza — n. 42761/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAzeddine Cherkaoui impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42761/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERKAOUI AZEDDINE nato il 30/11/1985 avverso la sentenza del 04/05/2021 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdatia-awi.se-a-14e-pa-rti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Azeddine Cherkaoui impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. L'erronea qualificazione giuridica del fatto rientra tra i motivi per cui l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di "patteggiamento". Tuttavia, tale ipotesi ricorre soltanto nei casi in cui la qualificazione giuridica risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che — come nel caso specifico — richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.
La verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (per tutte: Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Rv. 275371), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consi re est nsore Il sidente o ti --