Ordinanza — n. 42759/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAHaxhiaj Artmir impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lui appellata, ha rideterminato la pena applicatagli per il delitto di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nella misura dallo stesso richiesta con l'accordo del Pubblico ministero. Egli lamenta vizi di motivazione in punto di colpevolezza e di congruità della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42759/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lui appellata, ha rideterminato la pena applicatagli per il delitto di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nella misura dallo stesso richiesta con l'accordo del Pubblico ministero. Egli lamenta vizi di motivazione in punto di colpevolezza e di congruità della pena.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAXHIAJ ARTMIR nato il 20/04/1983 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA-4ato awo alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Haxhiaj Artmir impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lui appellata, ha rideterminato la pena applicatagli per il delitto di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nella misura dallo stesso richiesta con l'accordo del Pubblico ministero. Egli lamenta vizi di motivazione in punto di colpevolezza e di congruità della pena.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposti per motivi non consentiti. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., infatti, è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consiglier estenso