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Ordinanza — n. 42758/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42758/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42758/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Alessandro Andreotti e Massimiliano Lorenzoni impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da essi appellata, ha rideterminato la pena loro applicata per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella misura dagli stessi richiesta con l'accordo del Pubblico ministero. Entrambi lamentano vizi di motivazione in punto di colpevolezza e di congruità della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42758/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da essi appellata, ha rideterminato la pena loro applicata per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella misura dagli stessi richiesta con l'accordo del Pubblico ministero. Entrambi lamentano vizi di motivazione in punto di colpevolezza e di congruità della pena.

Parole chiave

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concorso materiale di reati imputazione per reati di stupefacenti revisione della sentenza penale motivi di cassazione allegazioni di persecuzione contraddittorie alleggerimento della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANDREOTTI ALESSANDRO nato a MARINO il 14/11/1991 LORENZONI MASSIMILIANO nato a ROMA il 18/09/1989 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA--dato--414~-2r4e1E~— udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alessandro Andreotti e Massimiliano Lorenzoni impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da essi appellata, ha rideterminato la pena loro applicata per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella misura dagli stessi richiesta con l'accordo del Pubblico ministero. Entrambi lamentano vizi di motivazione in punto di colpevolezza e di congruità della pena.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, perché proposti per motivi non consentiti. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., infatti, è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ognuno, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila curo ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consigli re