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Ordinanza — n. 42757/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42757/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42757/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Stellario Brigandì impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti, lamentandone l'insufficienza della motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche e di determinazione della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42757/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. tale onere di motivazione può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata traffico aggravato di cocaina aggravamento della pena infrazione qualificata LStup modifica della sentenza

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGANDI' STELLARIO nato a MESSINA il 23/04/1967 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Stellario Brigandì impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti, lamentandone l'insufficienza della motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche e di determinazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. tale onere di motivazione può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.

Nello specifico, la sentenza si sofferma sul punto, plausibilmente giustificando l'irrogazione di una pena superiore al medio edittale in ragione della contestuale detenzione di un quantitativo di cocaina idoneo a ricavarne oltre 18 dosi al consumo, che, sebbene non ritenuta di rilievo penale, comunque rappresenta un contegno illegale, sanzionato in via amministrativa.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consiglie e estensore Il è