Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42756/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42756/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42756/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Emiliano Mazzagatti impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, lamentandone l'insufficienza della motivazione in punto di determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. tale onere di motivazione può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Nello specifico, la sentenza evidenzia che la pena è stata fissata nel minimo ed il ricorso nulla replica.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42756/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. tale onere di motivazione può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Nello specifico, la sentenza evidenzia che la pena è stata fissata nel minimo ed il ricorso nulla replica.

Parole chiave

Generato dall'IA
evasione all'obbligo di contribuzione remissione della pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti ricupero d'imposta elusione fiscale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZAGATTI EMILIANO nato a ENNA il 20/02/1980 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Emiliano Mazzagatti impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, lamentandone l'insufficienza della motivazione in punto di determinazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. tale onere di motivazione può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Nello specifico, la sentenza evidenzia che la pena è stata fissata nel minimo ed il ricorso nulla replica.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Cons