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Ordinanza — n. 42755/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42755/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42755/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ercole Longo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Egli deduce violazione di legge in punto di: sussistenza del reato, per essersi trattenuto all'interno di una pertinenza dell'abitazione e senza volontà di sottrarsi ai controlli;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42755/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale espatrio illegale insufficiente esenzione dalla pena proroga della carcerazione espulsione

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO ERCOLE nato a REGGIO CALABRIA il 16/06/1984 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ercole Longo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Egli deduce violazione di legge in punto di:

1) sussistenza del reato, per essersi trattenuto all'interno di una pertinenza dell'abitazione e senza volontà di sottrarsi ai controlli;

2) diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen..

2. Il ricorso è inammissibile, poiché entrambi i motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, motivatamente disattesi dai giudici del gravame, con le cui argomentazioni il ricorrente non si misura in alcun modo. 2.1. Quanto al primo motivo, emerge dalla sentenza com'egli si trovasse sulla pubblica via e non all'interno di una pertinenza dell'abitazione. Inoltre, è stato ivi correttamente riaffermato il principio per cui il dolo della fattispecie è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi. 2.2. Quanto alla particolare tenuità dell'offesa, questa è stata plausibilmente esclusa in ragione della tipologia e gravità del reato sotteso alla misura cautelare violata (art. 73, d.P.R. n. 309/1990), del fatto che quest'ultima fosse stata applicata già in aggravamento di altra precedente, nonché della presenza di un precedente specifico: elementi sui quali il ricorso glissa completamente.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il