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Ordinanza — n. 42753/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42753/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42753/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Francesco Cirasino impugna la sentenza in epigrafe indicata, lamentando violazione di legge in punto di determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, il ragionamento compiuto dalla Corte territoriale appare decisamente plausibile, avendo valorizzato i plurimi, significativi ed anche specifici precedenti dell'imputato, in uno all'assenza di elementi obiettivamente a lui favorevoli, non indicati neppure dalla difesa ricorrente, la quale si è limitata a riproporre la doglianza senza confrontarsi con la sentenza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42753/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, il ragionamento compiuto dalla Corte territoriale appare decisamente plausibile, avendo valorizzato i plurimi, significativi ed anche specifici precedenti dell'imputato, in uno all'assenza di elementi obiettivamente a lui favorevoli, non indicati neppure dalla difesa ricorrente, la quale si è limitata a riproporre la doglianza senza confrontarsi con la sentenza.

Parole chiave

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attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali alleggerimento della pena riscossione di pene pecuniarie esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRASINO FRANCESCO nato a CISTERNINO il 21/07/1983 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Francesco Cirasino impugna la sentenza in epigrafe indicata, lamentando violazione di legge in punto di determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, il ragionamento compiuto dalla Corte territoriale appare decisamente plausibile, avendo valorizzato i plurimi, significativi ed anche specifici precedenti dell'imputato, in uno all'assenza di elementi obiettivamente a lui favorevoli, non indicati neppure dalla difesa ricorrente, la quale si è limitata a riproporre la doglianza senza confrontarsi con la sentenza.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il