Cassation court dismisses appeal for calunnia and false testimony due to procedural defects and lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Ciracì's appeal against the Lecce Court of Appeal's conviction for calunnia and false testimony inadmissible. Ciracì argued for a re-evaluation of evidence, a new defense of exemption under Article 384 of the Penal Code, and generic mitigating circumstances, but the court found these grounds generic, newly raised, or factually unsupported. Consequently, the appeal was rejected, and Ciracì was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384 c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they seek a re-evaluation of evidence, raise new grounds not presented in the appeal, or request a factual assessment of mitigating circumstances without sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRACI' GIUSEPPE nato a VILLA CASTELLI il 16/01/1954 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giuseppe Ciracì impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di calunnia e falsa testimonianza. Egli denuncia vizi di motivazione sui seguenti capi e punti:
1) colpevolezza per la calunnia;
2) mancato riconoscimento dell'esimente dell'art. 384, cod. perì., per la falsa testimonianza;
3) diniego delle attenuanti generiche.
2. Nessuno dei motivi di ricorso è ammissibile. 2.1. Il primo è generico e volto ad una rivalutazione dei dati probatori, non consentita in sede di legittimità. 2.2. Il secondo è nuovo, non essendo stato proposto con l'atto d'appello. Peraltro, è manifestamente infondato, trattandosi di reati commessi con un'unica condotta e non l'uno (la falsa testimonianza, cioè) per evitare di disvelare la propria responsabilità per l'altro. 2.3. Anche il terzo motivo non è consentito in questa sede, poiché chiede alla Corte di cassazione una valutazione di fatto, allegandosi elementi suscettibili di giustificare il riconoscimento di attenuanti generiche ma non prospettati al giudice di merito: si legge in sentenza, infatti, che la relativa doglianza è stata ivi avanzata «in modo lapidario e immotivato».
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consiglier estensore I