Ordinanza — n. 42750/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAKalech Be Hassen impugna la sentenza in epigrafe indicata, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha spiegato diffusamente le ragioni del diniego di tali attenuanti ed il ricorso si limita a riproporre tal quale l'argomento, senza confrontarsi con la sentenza e risultando, perciò, anche generico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42750/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha spiegato diffusamente le ragioni del diniego di tali attenuanti ed il ricorso si limita a riproporre tal quale l'argomento, senza confrontarsi con la sentenza e risultando, perciò, anche generico.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALECH BEL HASSEN nato il 04/06/1991 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Kalech Be Hassen impugna la sentenza in epigrafe indicata, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha spiegato diffusamente le ragioni del diniego di tali attenuanti ed il ricorso si limita a riproporre tal quale l'argomento, senza confrontarsi con la sentenza e risultando, perciò, anche generico.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Pre ide