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Ordinanza — n. 42748/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42748/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42748/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Patrizia Scivittaro impugna la sentenza in epigrafe indicata, lamentando la violazione dell'art. 62, n. 6), cod. pen., per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo. Indiscusso che, nello specifico, il risarcimento sia avvenuto ad opera della compagna assicurativa, in forza di fideiussione prestata in favore dell'imputata, deve rammentarsi che, in tal caso, affinché possa ravvisarsi l'anzidetta attenuante, è necessario, per lo meno, che l'imputato mostri la volontà di farlo proprio e che il ristoro sia integrale nei confronti di tutte le persone offese (Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273587): circostanze, queste, neppure addotte dalla ricorrente, e men che meno risultanti dalla sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42748/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 6), cod. pen., per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo. Indiscusso che, nello specifico, il risarcimento sia avvenuto ad opera della compagna assicurativa, in forza di fideiussione prestata in favore dell'imputata, deve rammentarsi che, in tal caso, affinché possa ravvisarsi l'anzidetta attenuante, è necessario, per lo meno, che l'imputato mostri la volontà di farlo proprio e che il ristoro sia integrale nei confronti di tutte le persone offese (Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273587): circostanze, queste, neppure addotte dalla ricorrente, e men che meno risultanti dalla sentenza impugnata.

Parole chiave

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rimborso all'assicurato indennità assicurativa restituzione e risarcimento decisione giustificata dell'assicuratore rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIVITTARO PATRIZIA nato a NAPOLI il 12/02/1962 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Patrizia Scivittaro impugna la sentenza in epigrafe indicata, lamentando la violazione dell'art. 62, n. 6), cod. pen., per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno.

2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo. Indiscusso che, nello specifico, il risarcimento sia avvenuto ad opera della compagna assicurativa, in forza di fideiussione prestata in favore dell'imputata, deve rammentarsi che, in tal caso, affinché possa ravvisarsi l'anzidetta attenuante, è necessario, per lo meno, che l'imputato mostri la volontà di farlo proprio e che il ristoro sia integrale nei confronti di tutte le persone offese (Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273587): circostanze, queste, neppure addotte dalla ricorrente, e men che meno risultanti dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consigli re estensore Il Pr side