Cassation court dismisses appeal against conviction for aggravated theft due to lack of procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for erroneous legal application and reasoning flaws regarding the aggravating circumstance, but the court found these claims to be merely repetitive of previously rejected grievances. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 61 n. 6 c.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when it is manifestly unfounded and merely reiterative of grievances already correctly rejected by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATES MILOMIR nato il 10/07/1974 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; ^5\ osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia confermava la condanna di Bates Milomir per il reato di cui all'art. 491-bis c.p. aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 6 c.p.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità dell'aggravante contestata.
3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato e meramente reiterativo di doglianze già correttamente respinte dal giudice dell'appello. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 c.p. è sufficiente la consapevolezza da parte dell'agente di poter essere ricercato (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 49523 del 29/11/2019, Franconetti, Rv. 278243), che la Corte ha correttamente desunto dal comportamento tenuto dall'imputato all'atto dell'irruzione delle forze dell'ordine.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro il 2