Ordinanza — n. 42601/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO SCHIAVO TOMMASO nato a LIPARI il 22/01/1962 avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina confermava la condanna di Lo Schiavo Tommaso per i reati di lesioni volontarie lievissime e minaccia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42601/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Altoè e altri, Rv. 268404). Non di meno inammissibile è di per sè la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 530 dello stesso codice (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294). Manifestamente infondata è infine l'eccezione di prescrizione, posto che il relativo termine non si è ancora compiuto tenuto conto dei 626 giorni di sospensione registrati nei gradi di merito.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO SCHIAVO TOMMASO nato a LIPARI il 22/01/1962 avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina confermava la condanna di Lo Schiavo Tommaso per i reati di lesioni volontarie lievissime e minaccia.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge processuale, erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, nonché eccependo l'intervenuta prescrizione già prima della pronunzia della sentenza impugnata.
3. Il ricorso é inammissibile. Premesso che il provvedimento impugnato contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato, devono innanzi tutto ritenersi inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente ai sensi della lett.
e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39- bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). Né rileva in senso contrario che nell'intestazione del primo motivo sia stato evocato anche il vizio di violazione della legge penale processuale e sostanziale, posto che in realtà le doglianze sviluppate concernono la valutazione del compendio probatorio che si traducono nella prospettazione, per l'appunto, di meri vizi di motivazione della sentenza impugnata. In tal senso va infatti ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett.
b) c.p.p. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc.
Altoè e altri, Rv. 268404). Non di meno inammissibile è di per sè la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 530 dello stesso codice (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294). Manifestamente infondata è infine l'eccezione di prescrizione, posto che il relativo termine non si è ancora compiuto tenuto conto dei 626 giorni di sospensione registrati nei gradi di merito.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.