Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42597/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42597/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42597/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 42597/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 610 comma 5-bis c.p.p. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa ritiro della querela penale licenziamento per furto motivi di cassazione disdetta per rappresaglia tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 c.p
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord ha applicato ex art. 444 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso ricorso proposto da: DE ROSA RAFFAELE nato a NAPOLI il 18/01/1990 avverso la sentenza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD(dato avviso alle part') udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; I RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord ha applicato ex art. 444 c.p.p. a De Rosa Raffaele la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di tentato furto pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso i #eV2021 t