Ordinanza — n. 42596/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ADZOVIC HEGO nato il 10/04/1963 ADZOVIC SILVANA nato a ALGHERO il 21/05/1994 et- ACrkAAA avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLOrSEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari confermava la condanna di Adzovic Flego e Adzovic Silvana per il reato di furto pluriaggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42596/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari confermava la condanna di Adzovic Flego e Adzovic Silvana per il reato di furto pluriaggravato.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ADZOVIC HEGO nato il 10/04/1963 ADZOVIC SILVANA nato a ALGHERO il 21/05/1994 et- ACrkAAA avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLOrSEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari confermava la condanna di Adzovic Flego e Adzovic Silvana per il reato di furto pluriaggravato.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità ed all'individuazione dei singoli contributi concorsuali.
3. I ricorsi sono inammissibili. Le censure concernenti asserite carenze motivazionali sui punti della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, allorché la struttura della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e corretto apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, prospettando peraltro rilievi reiterativi di quelli articolati con il gravame di merito e che la sentenza ha ampiamente confutato con motivazione con la quale i ricorrenti non si sono in sostanza confrontati.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso i /20