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Ordinanza — n. 42595/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42595/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42595/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE MASSIMO nato a SAN CATALDO il 06/05/1989 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la condanna di Cortese Massimo per il reato di tentato furto aggravato.

Regesto Legislator

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art. 131-bis c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42595/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena pena massima esenzione dalla pena aggravamento della pena riesame dell'entità pena furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis c.p
Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
articolo 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE MASSIMO nato a SAN CATALDO il 06/05/1989 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la condanna di Cortese Massimo per il reato di tentato furto aggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

3. Il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, per escludere la particolare tenuità del fatto, motivazione con la quale il ricorso nemmeno si è confrontato compiutamente.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così