Ordinanza — n. 42592/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE AUGUSTO nato a RIVAROLO CANAVESE il 14/09/1972 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Gentile Augusto per il reato di furto aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42592/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Gentile Augusto per il reato di furto aggravato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE AUGUSTO nato a RIVAROLO CANAVESE il 14/09/1972 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Gentile Augusto per il reato di furto aggravato.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento.
3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza (e pervero nemmeno con l'imputazione) giacchè il mezzo fraudolento è consistito per i giudici del merito - in assoluta coerenza con le risultanze processuali di cui il ricorso lamenta infondatamente il travisamento - proprio nell'elusione della vigilanza del soggetto addetto all'uopo dal proprietario, al quale l'imputato ha fatto credere di essere incaricato di riparare il bene poi sottratto, rimanendo dunque irrilevante che questi abbia assistito alla sottrazione, poiché non è intervenuto perché tratto in inganno dalla fraudolenta messa in scena ordita dal Gentile.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma d