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Ordinanza — n. 42592/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42592/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42592/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE AUGUSTO nato a RIVAROLO CANAVESE il 14/09/1972 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Gentile Augusto per il reato di furto aggravato.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42592/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Gentile Augusto per il reato di furto aggravato.

Parole chiave

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truffa aggravata frode nel pignoramento rappresentanza senza poteri lotta contro la frode contraffazione di merci reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE AUGUSTO nato a RIVAROLO CANAVESE il 14/09/1972 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la condanna di Gentile Augusto per il reato di furto aggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza (e pervero nemmeno con l'imputazione) giacchè il mezzo fraudolento è consistito per i giudici del merito - in assoluta coerenza con le risultanze processuali di cui il ricorso lamenta infondatamente il travisamento - proprio nell'elusione della vigilanza del soggetto addetto all'uopo dal proprietario, al quale l'imputato ha fatto credere di essere incaricato di riparare il bene poi sottratto, rimanendo dunque irrilevante che questi abbia assistito alla sottrazione, poiché non è intervenuto perché tratto in inganno dalla fraudolenta messa in scena ordita dal Gentile.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma d