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Ordinanza — n. 42587/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42587/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42587/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO LUIGI nato a GORGONZOLA il 13/06/1966 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna di Aiello Luigi per il reato di furto aggravato.

Regesto Legislator

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art. 69 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42587/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna di Aiello Luigi per il reato di furto aggravato.

Parole chiave

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proroga del termine restituzione del termine aggravamento della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale proroga della carcerazione preventiva riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 69 c.p
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO LUIGI nato a GORGONZOLA il 13/06/1966 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna di Aiello Luigi per il reato di furto aggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato eccependo il compimento del termine di prescrizione del reato prima della pronunzia della sentenza impugnata.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato atteso che per il consolidato insegnamento di questa Corte il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 c.p. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 41784 del 27/05/2016, Scalici, Rv. 268271).

Principio ribadito proprio dalla pronunzia delle Sezioni Unite citata nel ricorso (Sez. U, Sentenza n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), che per l'appunto esclude l'incidenza della recidiva sul calcolo del termine prescrizionale solo qualora nel giudizio di comparazione la stessa venga ritenuta dal giudice subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute. Pertanto correttamente la Corte territoriale non ha dichiarato la prescrizione del reato, in quanto, tenuto conto della contestata recidiva, il relativo termine non era ancora maturato al momento della pronunzia della sentenza impugnata.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro i