Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42586/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42586/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42586/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARLO MARIA nato a SANTA NINFA il 26/10/1956 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Di Carlo Maria per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42586/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Di Carlo Maria per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica.

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità del conduttore responsabilità del gerente danneggiamento d'impianti elettrici risarcimento per atto illecito responsabilità per atto illecito furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARLO MARIA nato a SANTA NINFA il 26/10/1956 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Di Carlo Maria per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità in ragione della mera qualifica di amministratore della società titolare dei locali a cui era stata erogata l'energia sottratta.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura, evidenziando tra l'altro come la Di Carlo fosse la detentrice della chiave dello sportello del contatore - la ricorrente non si è sostanzialmente confrontata.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom10/2