Ordinanza — n. 42585/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIOTTI DIEGO nato a LAMEZIA TERME il 25/12/1978 avverso la sentenza del 27/01/2020 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lamezia Terme confermava la condanna di Gigliotti Diego per i reati di lesioni volontarie e minaccia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42585/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lamezia Terme confermava la condanna di Gigliotti Diego per i reati di lesioni volontarie e minaccia.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIOTTI DIEGO nato a LAMEZIA TERME il 25/12/1978 avverso la sentenza del 27/01/2020 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lamezia Terme confermava la condanna di Gigliotti Diego per i reati di lesioni volontarie e minaccia.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo difetto di motivazione in merito alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto perizia medico-legale finalizzata ad accertare il nesso di causalità tra la condotta e l'evento del reato di lesioni, nonché eccependo l'irritualità della querela per la mancata identificazione del suo proponente.
3. Il ricorso é inammissibile. Con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale esclusivamente qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400/15 del 22 ottobre 2014, PR, Rv. 261799).
Nulla di tutto ciò è stato dimostrato dal ricorrente, le cui censure sul punto risultano altresì generiche nella misura in cui non precisa quale sia il fondamento del prospettato dubbio sull'idoneità della condotta a produrre le lesioni accertate. Parimenti inammissibile è il secondo motivo con il quale viene dedotta questione non già sottoposta al giudice dell'appello con il gravame di merito e che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità comportando accertamenti di fatto che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00