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Ordinanza — n. 42582/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42582/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42582/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCO GIUSEPPE nato a ROSSANO il 19/02/1972 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di Tedesco Giuseppe per il reato di furto aggravato.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42582/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. ed al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza assicurazione contro il furto reati contro la sfera personale riservata protezione dei testimoni furto aggravato contributi per le attività di vigilanza

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCO GIUSEPPE nato a ROSSANO il 19/02/1972 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di Tedesco Giuseppe per il reato di furto aggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. ed al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di legittimità per cui qualora il furto della cosa esposta alla pubblica fede sia commesso in un luogo avente un sistema di videosorveglianza, il quale, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate dalla telecamera, non costituisce di per sé una difesa idonea a impedire la consumazione dell'illecito attraverso un immediato intervento ostativo, né garantisce in maniera continuativa la custodia del bene da parte del proprietario o di altra persona addetta alla sua sorveglianza (ex multis Sez. 5, n. 6682/08 del 8 novembre 2007, Manno, Rv. 239095;

Sez. 5, n. 35473 del 20 maggio 2010, Canonica, Rv. 248168),In tal senso il ricorrente non ha saputo indicare da quali circostanze di fatto dovrebbe dedursi che il sistema di videosorveglianza fosse governato da un operatore addetto a controllare in maniera continuativa le immagini trasmesse dalla telecamera per di più in luogo idoneo a garantire una tempestiva reazione all'azione furtiva. Versate in fatto sono invece le doglianze proposte con il secondo motivo, posto che la sentenza ha motivatamente ritenuto inconfigurabile l'invocata attenuante anche solo in riferimento al valore intrinseco dei beni sottratti.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così