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Ordinanza — n. 42581/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42581/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42581/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI LORENZO nato a OSIMO il 19/08/1993 avverso la sentenza del 12/04/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona, esclusa l'aggravante originariamente contestata, confermava la condanna di Simonetti Lorenzo per il reato di furto.

Regesto Legislator

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art. 131-bis c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42581/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ed alla commisurazione della pena.

Parole chiave

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sanzioni penali pagamento dell'ammenda revisione della sentenza penale esecuzione della pena detentiva sostitutiva commisurazione della pena per rapina pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis c.p
Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
articolo 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI LORENZO nato a OSIMO il 19/08/1993 avverso la sentenza del 12/04/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona, esclusa l'aggravante originariamente contestata, confermava la condanna di Simonetti Lorenzo per il reato di furto.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ed alla commisurazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ronn 20/1