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Ordinanza — n. 42576/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42576/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42576/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDONARO FILIPPO nato a TORINO il 01/03/1991 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; i osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la condanna di Bordonaro Filippo per il reato di minaccia aggravata.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42576/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la condanna di Bordonaro Filippo per il reato di minaccia aggravata.

Parole chiave

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sanzione disciplinare dell'avvocato pene condizionali minaccia nel diritto penale sanzioni pecuniarie attenuazione della pena pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDONARO FILIPPO nato a TORINO il 01/03/1991 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; i osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la condanna di Bordonaro Filippo per il reato di minaccia aggravata.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'idoneità intimidatoria della condotta contestata, al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena ed alla condanna al risarcimento del danno morale.

3. Con il primo motivo il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, con la quale peraltro il ricorrente non si è compiutamente confrontato. Generiche e manifestamente infondate sono le doglianze relative al trattamento sanzionatorio avendo la Corte, contrariamente a quanto sostenuto, ampiamente motivato il diniego delle attenuanti generiche ed anche quello della sospensione condizionale, avendo evidenziato la presenza di plurimi precedenti ostativi alla concessione del beneficio. Generico è altresì l'ultimo motivo, giacchè la condanna generica al risarcimento del danno morale è stato ampiamente giustificata dalla Corte attraverso la confutazione delle doglianze relative all'idoneità intimidatoria della condotta accertata.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro