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Ordinanza — n. 42574/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42574/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42574/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTINI MARIANNA nato a TIVOLI il 28/03/1977 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Piacentini Marianna per il delitto di minaccia aggravata.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42574/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Piacentini Marianna per il delitto di minaccia aggravata.

Parole chiave

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motivi di cassazione minaccia non comprovata motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione maggiorazione dissuasiva impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTINI MARIANNA nato a TIVOLI il 28/03/1977 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Piacentini Marianna per il delitto di minaccia aggravata.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla sussistenza della contestata aggravante.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - la ricorrente non si è sostanzialmente confrontata ovvero ha opposto valutazioni che attengono al merito della decisione, senza individuare effettive manifeste illogicità o lacune dell'apparato giustificativo articolato dalla Corte.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.510, oltre accessori come per legge. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge. Così deciso