Ordinanza — n. 42573/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERLINGIERI LEONARDO LUCA nato a LAMEZIA TERME il 18/05/1993 BERLINGIERI FRANCESCO nato a CATANZARO il 05/11/1995 VENEZIANO MASSIMILIANO nato a CATANZARO il 04/06/1993 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di Berlieeri Leonardo Luca, BerlinTeri Francesco e Veneziano Massimiliano per il reato di tentato furto pluriaggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42573/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propongono ricorso per cassazione gli imputati lamentano il denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERLINGIERI LEONARDO LUCA nato a LAMEZIA TERME il 18/05/1993 BERLINGIERI FRANCESCO nato a CATANZARO il 05/11/1995 VENEZIANO MASSIMILIANO nato a CATANZARO il 04/06/1993 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di Berlieeri Leonardo Luca, BerlinTeri Francesco e Veneziano Massimiliano per il reato di tentato furto pluriaggravato.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati lamentano il denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
3. I ricorsi sono inammissibili. Non solo rapplicazione della disposizione succitata non era stata richiesta dagli imputati con i motivi d'appello - e dunque non può essere invocata per la prima volta con il ricorso per cassazione - ma in ogni caso non sarebbe applicabile ostandovi i limiti edittali di pena previsti per il reato contestato.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così dec