Ordinanza — n. 42565/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO MICHELE nato a BARI il 09/12/1996 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; • osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di Costanzo Michele per il reato di tentato furto aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42565/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di Costanzo Michele per il reato di tentato furto aggravato.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO MICHELE nato a BARI il 09/12/1996 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; • osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di Costanzo Michele per il reato di tentato furto aggravato.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in merito al denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la Corte non ha negato l'invocata causa di non punibilità in ragione della ritenuta abitualità della condotta, ma per la non particolare tenuità del fatto, valutata in riferimento alla ritenuta intensità del dolo desunta dalle modalità della condotta.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro • ; o , tensore