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Ordinanza — n. 42565/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42565/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42565/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO MICHELE nato a BARI il 09/12/1996 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; • osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di Costanzo Michele per il reato di tentato furto aggravato.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42565/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di Costanzo Michele per il reato di tentato furto aggravato.

Parole chiave

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furto aggravato prova del dolo tentato furto reato di poca entità aggravamento della pena delitto

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO MICHELE nato a BARI il 09/12/1996 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; • osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di Costanzo Michele per il reato di tentato furto aggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in merito al denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la Corte non ha negato l'invocata causa di non punibilità in ragione della ritenuta abitualità della condotta, ma per la non particolare tenuità del fatto, valutata in riferimento alla ritenuta intensità del dolo desunta dalle modalità della condotta.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro • ; o , tensore