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Ordinanza — n. 42563/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42563/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42563/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONARDI BRUNO nato a CAPRINO VERONESE il 27/08/1953 avverso la sentenza del 22/07/2020 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona confermava la condanna di Lonardi Bruno per il delitto di percosse.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 42563/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Infatti il ricorrente eccepisce nella sostanza l'omessa valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa dalle quali si desumerebbe il difetto di reazione dolorosa e dunque della tipicità della condotta. In sostanza il vizio dedotto è quello del travisamento di una prova per l'omessa considerazione della medesima, vizio non deducibile in questa sede nel procedimento per reati di competenza del Giudice di Pace in quanto contemplato dall'art. 606 lett.

Parole chiave

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altri reati sanzione penale lesioni gravi delitto reati violenti infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONARDI BRUNO nato a CAPRINO VERONESE il 27/08/1953 avverso la sentenza del 22/07/2020 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona confermava la condanna di Lonardi Bruno per il delitto di percosse.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla tipicità della condotta.

3. Il ricorso è inammissibile. Infatti il ricorrente eccepisce nella sostanza l'omessa valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa dalle quali si desumerebbe il difetto di reazione dolorosa e dunque della tipicità della condotta. In sostanza il vizio dedotto è quello del travisamento di una prova per l'omessa considerazione della medesima, vizio non deducibile in questa sede nel procedimento per reati di competenza del Giudice di Pace in quanto contemplato dall'art. 606 lett.

e) c.p.p. In tal senso va infatti ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett.

b) c.p.p. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Non di meno la doglianza è generica nella misura in cui la prova pretermessa è solo sommariamente evocata.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così d